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Finanza sostenibile: arriva il Regolamento Tassonomia per un “linguaggio” condiviso in UE

12 gennaio 2022

di Stefania D'Onofrio

Cos’è la Tassonomia verde dell’Unione Europea in vigore dal 1° gennaio 2022 e come impatta sulle grandi opere?

Che cos’è la tassonomia UE?

Il Regolamento I(UE) 2020/852 detto Regolamento Tassonomia () è un sistema di classificazione comune coniato dall’UE che fornisce almondo della finanza(che deve indicare quanto sostenibile sia effettivamente un investimento), aiDZԾ(che devono stabilire gli incentivi ad aziende green) e alleaziende(che devono rendicontare il proprio impatto sull’ambiente) definizioni appropriate per le quali le attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili dal punto di vista ambientale.

Obiettivi primari che l’UE spinge, attraverso questo strumento, sono quelli di creare sicurezza per gli investitori, eliminare il greenwashing e mitigare la frammentazione del mercato. Altra finalità non meno importante è quella di aiutare le aziende a diventare più rispettose del clima eindirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili, raggiungendo così più probabilmente gli obiettivi climatici ed energetici globali.

Risvolto interessante è che questo regolamento e la sua attuazione incideranno sempre più anche nell’ambito della progettazione. La documentazione di gara delle “grandi opere” (quelle infrastrutture che avranno un ruolo centrale per lo sviluppo e dunque potranno accedere ai finanziamenti europei) cita infatti la Tassonomia UE e richiede il rispetto del regolamento stesso e dei suoi documenti attuativi.

Regolamento e documenti attuativi: gli Atti Delegati

Il regolamento Tassonomia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020. Definisce le basi per la Tassonomia dell'UE stabilendo tre condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come ecosostenibile.

Per essere eco-compatibile, un’attività dovrà soddisfare i seguenti criteri:

1. Dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali (Figura 1):

  • Mitigazione del cambiamento climatico
  • Adattamento ai cambiamenti climatici
  • L'uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine
  • La transizione verso un'economia circolare
  • Prevenzione e controllo dell'inquinamento
  • La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2. “Non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm - DNSH) a nessuno degli obiettivi ambientali;

3. Essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

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Figura 1 - Regolamento Tassonomia, i sei obiettivi ambientali

Con riferimento ai concetti di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo", la Tassonomia fissa i criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per il raggiungimento di ciascun obiettivo ambientale declinandoli sui diversi macro-settori economici (definiti “transitional” perché dovranno affrontare la sfida dei cambiamenti energetici) e per singole attività ad essi correlate. Ecco la lista dei macro-settori economici previsti dalla tassonomia:

  • Foreste
  • Protezione ambientale e attività di recupero
  • Manifatturiero
  • Energia
  • Approvvigionamento idrico, fognature, gestione dei rifiuti, bonifiche
  • Trasporti
  • Costruzioni e real estate
  • IT e comunicazioni
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Istruzione
  • Sanità e servizi sociali
  • Arti, intrattenimento e attività ricreative

Il dettaglio delle soglie da rispettare saranno emanate attraverso documenti specifici denominati “Atti delegati”. Per fare degli esempi: quanta CO2 dovrà emettere al massimo un’attività, quanto materiale in uscita dalla fase di costruzione dovrà essere inviato come minimo al riciclo ed al riuso, quali rischi climatici è necessario approfondire nella valutazione di rischio e resilienza dell’infrastruttura, quali aspetti ambientali sono ritenuti imprescindibili all’interno della valutazione di impatto ambientale.

Ad oggi risulta emesso il solo Atto Delegato relativo ai primi due obiettivi ambientali, quelli climatici. Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel 2022. Per rendere più semplice la consultazione dei criteri di vaglio tecnico e delle strategie richieste per il DNSH, L’UE ha fornito uno strumento digitale, il , che permette di accedere ai contenuti aggiornati degli Atti Delegati.

Tassonomia e settore della progettazione

Col decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state emesse le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

Le Linee Guida sono volte a definire il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE.

All’interno di questa documentazione è fatto esplicito riferimento alla Tassonomia UE. In particolare, nella “Relazione di DzٱԾà dell’opera”, allegato obbligatorio previsto dal PFTE:

al punto 2

viene richiesta l’asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH), come definito dal Regolamento Tassonomia e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

al punto 3

viene richiamato il tema del “contributi significativi” per la disamina degli obiettivi ambientali (coincidenti con quelli della Tassonomia).

Questo perché l’ammontare dei fondi stanziati e le tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi della Resilience and Recovery Facility e del Fondo Complementare Nazionale comportano da un lato l’esigenza di semplificare le procedure per accelerare i tempi della realizzazione delle opere ma, allo stesso tempo, impongono scelte mirate a garantire la qualità progettuale degli interventi. Una modalità di “public procurement”, che possa dunque diventare uno strumento di innovazione del modello produttivo, sia sul piano della programmazione per l’individuazione preventiva delle infrastrutture pertinenti alle necessità del Paese (il “CHE COSA”), sia riguardo alle modalità per giungere ad una adeguata progettazione e realizzazione di infrastrutture efficienti e sostenibili (il “COME”).

L’accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato dunque, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti (intesi sia come contributi significativi che come assenza di danno) degli interventi sugli obiettivi ambientali.

La Tassonomia UE diventa dunque un riferimento, insieme ad altri strumenti come i Criteri minimi ambientali, per la progettazione di attività, e dunque infrastrutture, che siano contemplate nel Regolamento stesso.

Un approccio nuovo di progettazione, realizzazione e gestione di un’infrastruttura, che mette al centro la sostenibilità e l’innovazione, estendendo tale attenzione all’intero ciclo di vita dell’opera. Attraverso l’innovazione e lo sviluppo infrastrutturale è, infatti, possibile perseguire obiettivi ambientali e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi, aumentare la produttività e l’efficienza, la sicurezza sul lavoro, l’inclusione e l’accessibilità.

La duplice sfida è, pertanto “l’individuazione di quelle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri, anche indirizzando le Stazioni Appaltanti a selezionare i propri operatori economici con criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendere più efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione”.

Tassonomia Europea: i prossimi passi

Quali dunque le prossime tappe della Tassonomia? Quando saranno in vigore i primi obblighi per gli operatori del settore?

Ad oggi (ndr febbraio 2022)sono già pienamente operativi i primi Atti Delegati sul clima.

Entrola fine del 2022,il secondo blocco di criteri tecnici di selezione delle attività da considerare sostenibili diventerà operativo.

Inoltre, nel lavoro della Commissione europea per definire la finanza sostenibile c’è sicuramentemargine di miglioramento per quanto riguarda i criteri sociali(uno dei 3 fattori chiave del paradigma ESG - environmental, social, governance).

Risulta riduttivo, infatti, richiedere unicamente che dovranno essere rispettate soglie di salvaguardia minime in ambito sociale (l’allineamento alle linee giuda dell’OCSE per le aziende ai Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite). Possiamo dunque ipotizzare la futura emanazione di criteri sociali che integreranno quelli ambientali nella definizione di attività sostenibili.

NB. I documenti sono in continua evoluzione dunque si consiglia di verificare sempre il loro stato di aggiornamento alla pagina internet dedicata ()

Stantec offre servizi di consulenza sulla Tassonomia e per lo sviluppo di strategie ESG. Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina Servizi ESG.

  • Stefania D'Onofrio

    Stefania D’Onofrio è architetto e Senior Technical Specialist in 鶹ý con oltre 8 anni di esperienza maturata in materia di Salute e Sicurezza Titolo IV.

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